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FERIE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA:

MODALITÀ DI FRUIZIONE OBBLIGHI LAVORATIVI DEI DOCENTI NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO

 
 

 

 

venendo incontro a richieste di chiarimenti da parte di nostri scritti, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sulle ferie e sulle attività che devono svolgere durante l'estate i docenti​.

FERIE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA: MODALITÀ DI FRUIZIONE.

Il tema è di attualità, se consideriamo i docenti neo immessi in ruolo a seguito del piano straordinario di immissioni a ruolo del 2015.

Le ferie del personale docente e ATA sono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007. In modo particolare, l'articolo 13 riguarda il personale di ruolo, mentre l'articolo 19 riguarda il personale a tempo determinato. Si deve fare poi riferimento all'articolo 14 per quanto riguarda le cosiddette festività soppresse.

Le ferie sono pari a 30 giorni annui per i neo immessi in ruolo e pari a 32 giorni annui per i dipendenti dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato (vedi il comma 4 dell'articolo 13).

Il numero totale di giorni sopra riportati deve essere rapportato ai seguenti fattori, per calcolare a quanti giorni di ferie si ha diritto:

  1. durata della prestazione lavorativa rispetto alla durata dell’intero anno scolastico (per una supplenza della durata di 9 mesi, il numero di ferie spettanti è pari ai 9/12 del totale);

  2. consistenza oraria della cattedra o del posto rispetto all’intero ( 18, 24 e 25 ore per i docenti / 36 ore per gli ATA); 

  3. articolazione settimanale del servizio dell'istituzione scolastica su 6 o 5 giorni (in questo secondo caso il numero totale di giorni di ferie viene ridotto di un sesto rispetto al totale).

 

Si ritiene che, in caso di differimento della nomina al primo di luglio, sia opportuno fare un primo conteggio delle ferie relativo al periodo fino al 30 di giugno ed un secondo conteggio relativo al periodo luglio-agosto, in quanto cambia la natura giuridica del contratto di lavoro. La fruizione delle ferie rimane quindi incardinata al contratto sottoscritto,​ fermo restando che, nel caso specifico del differimento, è sempre possibile la fruizione delle ferie, maturate ma non godute fino al 30 giugno, nel periodo luglio-agosto successivo, previo accordo tra i Dirigenti Scolastici.

OBBLIGHI LAVORATIVI DEI DOCENTI NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 29/11/2007. Sono obblighi legati all'attività di docenza (articolo 28, da espletarsi nel periodo di svolgimento delle attività didattiche) e attività funzionali all'insegnamento (articolo 29, da espletarsi a livello individuale - comma 2 - e a livello collegiale - comma 3).

Premesso che gli organi collegiali si riuniscono rispettando il calendario approvato dal Collegio Docenti ad inizio anno scolastico, al di fuori degli impegni già programmati, non può essere richiesta dal Dirigente Scolastico alcuna altra attività lavorativa né tantomeno può essere imposto il semplice obbligo di firma di presenza giornaliera. In altre parole, al di fuori delle attività previste dai commi 28 e 29, non possono essere imposte altre mansioni lavorative.



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