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Mobilità 2016/17 - IRC

 

 

In allegato la modulistica relativa alla mobilità 2016/17 per gli  IRC.


Si ricorda che:

  • le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all'OM e corredate dalla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio in forma cartacea  dal 26 aprile al 16 maggio 2016.

                ! il mancato utilizzo  dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande

  • Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. (OM art. 1 comma 4)
  • Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. (OM art. 1 comma 5)

La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, all'Ordinario Diocesano competente. (OM art. 1 comma 6)


Termine ultimo per la revoca delle domande 18 giugno 2016

(qualora abbia presentato più domande di movimento, deve dichiarare esplicitamente quale intende revocare, e in caso contrario si intende riferita a tutte le domande di movimento)


Pubblicazione dei movimenti 30 giugno 2016

(Non è ammessa la rinuncia al trasferimento concesso, salvo  che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione  che il posto di provenienza sia rimasto vacande e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto).

Allegati:

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