Tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio per il 2026 (art.1, comma 515, Legge 199/2025), il Ministero dell'istruzione e del merito ha emanato, in data 27 febbraio 2026, la nota 2129, riguardante la copertura di eventuali assenze del personale docente di durata fino a dieci giorni.

In particolare, viene precisato che: 

  • per la copertura delle supplenze temporanee su posto comune fino a dieci giorni nella scuola secondaria di primo e di secondo grado i dirigenti scolastici sono tenuti a utilizzare il personale dell'organico dell'autonomia, fatte salve motivate esigenze di natura didattica;
  • per la copertura delle supplenze temporanee nella scuola primaria e sui posti di sostegno i dirigenti scolastici hanno la possibilitĂ  (ma non l’obbligo) di utilizzare il personale dell'organico dell'autonomia.