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GRADUATORIA REGIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

 


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale del personale scolastico - Uff. IV

Prot. n. AOODGPER 4911                                                                Roma, 20.5.2013




Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI


Oggetto: Graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica (art.10 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013)– chiarimenti.


A seguito di richieste di chiarimento relative all’attribuzione del punteggio per le esigenze di famiglia nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all’art.10 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013, si precisa quanto segue.

Nella graduatoria citata, finalizzata all’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI Mobilità 11 marzo 2013.

Diversamente per la mobilità territoriale, come precisato nella nota prot. n. 5046 del 26.03.2008, è riconosciuto anche il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge ecc. esclusivamente con riferimento al comune di residenza dei familiari sito nel territorio della diocesi richiesta.

Infine, si ricorda che l’anno scolastico in corso non è valutabile nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all’art.10 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013.

Il Direttore Generale

f.to Luciano Chiappetta
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