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NUOVA INTESA SUI TITOLI DI STUDIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RC




La nuova intesa sui titoli di studio per l’insegnamento della Religione Cattolica
La nuova Intesa tra MIUR e CEI siglata lo scorso 28 giugno ha tra le altre cose, previsto quale nuovo titolo necessario per impartire l’insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado e anche per la scuola dell’infanzia e primaria la laurea magistrale in scienze religiose, titolo rilasciato dagli istituti superiori di scienze religiose approvati dalla Santa Sede.
Il nuovo titolo accademico di durata quinquennale, è richiesto a partire dall’anno scolastico 2017/2018.
E’ prevista una fase transitoria che amplia a più riprese la platea dei non aventi obbligo al nuovo titolo.
Non ha bisogno di munirsi del nuovo titolo necessario a partire dal 2017-18 (cinque anni di tempo per munirsene, come nella vecchia Intesa) oltre ovviamente ai docenti già in servizio:
a) chi consegue il vecchio magistero in scienze religiose entro l’anno accademico 2013-14;
b) chi consegue una qualsiasi laurea civile più un diploma di scienze religiose entro l’a.a. 2013-14;
c) chi consegue un diploma di scienze religiose entro l’a.a. 2013-14 (solo per la scuola dell’infanzia e primaria);
d) l’insegnante comune che ha impartito l’Irc per almeno un anno nel periodo 2007-12 (solo per la scuola dell’infanzia e primaria);
e) chi, in possesso di uno dei titoli succitati, ha svolto un anno di servizio continuativo entro il 2016-17;
f) chi, in possesso di uno dei vecchi titoli previsti dall’Intesa del 1985, ha svolto un anno di servizio continuativo dal 2007-08.

Sul concetto di anno di servizio continuativo, occorre precisare che s’intende per esso sia l’incarico che la supplenza, e che non può non riconoscersi come tale quello previsto dall’art. 11 comma 14 della legge 124/99, cioè della durata di almeno 180 giorni o dal 1° febbraio al termine delle lezioni compresi gli scrutini, purchè continuativo.



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