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CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

il personale ne paga il “costo”.



Gli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008 hanno reso obbligatoria la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione/aggiornamento sulla sicurezza. La norma ha efficacia universale su tutti i dipendenti e, come purtroppo capita spesso, il legislatore dimentica la specificità del personale della scuola.
Infatti tale formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto, deve avvenire “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori”.
Questo vuol dire che la partecipazione ai corsi è senza dubbio un obbligo per il dipendente, il quale può essere anche sanzionato in caso di inadempienza, ma che l’assolvimento di tale obbligo non può e non deve ricadere sulle spalle dei lavoratori.
La scrivente O.S. ha notizia che diverse Istituzioni Scolastiche Autonome della provincia hanno organizzato attività di formazione/aggiornamento sulla sicurezza che non rispettano il dettato dell’art. 37 comma 12.
Infatti spesso i corsi vengono attivati al di fuori dell’orario di lavoro e non viene prevista alcuna modalità compensativa, né a pagamento dello straordinario né a recupero (per altro impossibile ai docenti, in quanto il CCNL vigente prevede tale eventualità solo per gli ata e non per gli insegnanti).
A nulla vale la giustificazione che la formazione viene attuata con modalità e-learning e che quindi “la puoi fare comodamente a casa”, come dice qualche Dirigente Scolastico. Qualunque sia la modalità tecnica, la formazione deve essere effettuata dal personale esclusivamente durante le ore del servizio: nessun datore di lavoro può imporre al proprio dipendente cosa fare nel suo tempo libero.
Sicuramente organizzare un corso durante le ore di servizio è praticabile con più facilità per gli ata che non per i docenti, ma questo non può giustificare un aggravio di lavoro per gli insegnanti non recuperabile e non retribuito con un compenso accessorio. Una soluzione potrebbe essere, con una piccola forzatura, quella di utilizzare una parte delle ore delle attività funzionali all'insegnamento, di cui all'art. 29 comma 3 del CCNL vigente.
Inoltre è altrettanto chiaro che il lavoratore non deve sborsare neanche un euro per formarsi/aggiornarsi. Quindi, nel caso in cui la formazione avvenga con modalità e-learning, al personale deve essere data la possibilità di fruire della strumentazione informatica necessaria: non può e non deve usare quella che ha a casa.
Pertanto invitiamo i Dirigenti Scolastici della provincia ad organizzare i corsi di formazione durante l’orario di servizio o, in alternativa, a prevedere misure di carattere compensativo, il cui carattere e relativa quantificazione dovrà essere ovviamente oggetto di contrattazione d’istituto e non di determinazione autonoma del Dirigente Scolastico.


Il Segretario Generale

Franco Maddalena

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