- retribuzione del sabato e della domenica ai supplenti che lavorano per l'intero orario settimanale, anche su più scuole
- decorrenza economica dei contratti di supplenza dal 1 settembre anche se festivo e dal primo giorno di proroga senza soluzione di continuità anche se ricadente in giorno non lavorativo.
- diritto a 32 giorni di ferie dopo tre anni di servizio anche ai supplenti
- diritto al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni ( articoli 40 e 60 del CCNL ) per supplenze iniziate 7 giorni prima e prorogate per almeno 7 giorni dopo.