Facendo  seguito al comunicato del 5 dicembre u.s. inviamo la nota prot. 13220  del 6 dicembre 2013 con la quale l'amministrazione fornisce ulteriori  chiarimenti riguardo il personale docente inidoneo.
 
Nella  nota, che risulta di difficile interpretazione a causa dei continui  rimandi alle disposizioni di legge, si precisa in sostanza:
 
-  che il personale  docente già utilizzato in altri compiti che non chiede di transitare nei ruoli ATA rimane nell'attuale sede di servizio in attesa dell'individuazione delle modalità di attuazione della mobilità intercompartimentale;
 
- che nell'eventualità  (rara) di nuove situazioni di inidoneità alla funzione docente accertate entro  il 31 dicembre 2013, al personale saranno  applicate le medesime  disposizioni previste  per i docenti già inidonei (nota prot. 13000 del 3  dicembre u.s.); tale personale  potrà, pertanto, chiedere con il Mod. B  di essere utilizzato in altri compiti in attesa della mobilità  intercompartimentale (con le modalità previste dal CCNI 25/6/2008),  oppure potrà chiedere il passaggio nei ruoli ATA utilizzando il mod. A.  Ovviamente in questi ultimi casi ulteriormente residuali, con molta  probabilità, difficilmente  potrà  essere rispettato il termine del 15  dicembre previsto dalla CM 13000/2013 per le richieste di passaggio nei  ruoli ATA.
 
Resta fermo, come già precisato nel comunicato del 4 dicembre u.s., che gli eventuali  transiti nei profili ATA potranno essere disposti solo dopo la  conclusione dell'iter di registrazione del Decreto Interministeriale  applicativo dell'art. 15 della legge 128/2013. 
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